sabato, giugno 13, 2009

Quel passaggio "..affetti,amicizia.."....Mah...

ROMA - "Semplici frequentazioni per parentela, affetti, amicizia, comune estrazione sociale e ambientale, occasionali contatti, soprattutto in occasione di eventi pubblici (cortei, feste, funerali), in contesti territoriali ristretti, non possono di per sé essere utilizzati come sintomatici dell'appartenenza a sodalizi criminali". Lo sottolinea la sesta sezione penale della Cassazione che ha annullato - con rinvio a un altro giudice, per un nuovo processo - una condanna per associazione mafiosa nei confronti di due persone di Sciacca. I supremi giudici hanno ritenuto non concordanti le motivazioni portate dalla Corte d'appello di Palermo che, sulla base di intercettazioni, aveva accusato di partecipazione ad associazione mafiosa Carmelo B. e Domenico F.. Ricorda la Cassazione, nella sentenza n.24469, che nel qualificare il reato di "partecipazione ad associazione mafiosa", è "partecipe colui che risulta inserito stabilmente e organicamente nella struttura organizzativa criminale" tramite anche "affiliazione rituale, investitura come uomo d'onore, la commissione di delitti-scopo". In un passaggio della sentenza d'appello, i giudici avevano scritto che "l'inserimento nel contesto mafioso degli imputati si desumeva anche dalla frequentazione di persone legate direttamente o indirettamente a Cosa Nostra". I supremi giudici hanno ribadito che "tali frequentazioni possono essere indizio di pericolosità ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione" ma per l'accusa di associazione mafiosa servono "indizi gravi, precisi, la cui valutazione deve essere ancora più scrupolosa".
12/06/2009
Fonte: La Sicilia

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